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D.M. Infrastrutture e Trasporti 18 aprile 2003

In attesa di un completo recepimento nella normativa nazionale delle disposizioni contenute nel codice internazionale marittimo sulle merci pericolose (I.M.D.G. Code) viene autorizzato, in alternativa a quanto prescritto nella normativa nazionale, il trasporto marittimo di merci pericolose in contenitori cisterna e veicoli cisterna stradali o ferroviari conformi alle disposizioni dell’I.M.D.G. Code, contenenti le merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti.
DM_18_04_03.pdf

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