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Direttiva 2003/82/CE

La Direttiva 2003/82/CE della Commissione dell’11 settembre 2003 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le frasi tipo sui rischi particolari e sulle precauzioni da adottare in materia di prodotti fitosanitari.
La direttiva 1999/45/CE, così come modificata dalla 2001/60/CE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi, stabilisce che le disposizioni in essa contenute siano applicate ai preparati che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 91/414/CEE (prodotti fitosanitari) a decorrere dal 30 luglio 2004.
La direttiva 1999/45/CE dispone che i principi generali della classificazione e dell’etichettatura dei preparati siano applicati conformemente ai criteri stabiliti nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE. Tali criteri, basati sulle proprietà intrinseche di una sostanza, non consentono di descrivere adeguatamente i rischi particolari legati all’impiego dei prodotti fitosanitari.
Pertanto è stato necessario integrare gli allegati IV e V della direttiva 91/414/CEE con le frasi tipo sui rischi particolari e sulle precauzioni da adottare per descrivere adeguatamente i rischi legati all’impiego dei prodotti fitosanitari.
Gli Stati membri devono recepire la direttiva 2003/82/CE entro il 30 luglio 2004 e devono rivedere l’autorizzazione per ciascun prodotto fitosanitario contenente esclusivamente le sostanze attive elencate nell’allegato III della suddetta direttiva.
2003_82_ce.pdf

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