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Trasporto marittimo di merci pericolose

In seguito a numerose richieste dei ns. visitatori segnaliamo che le sanzioni relative al trasporto marittimo ‘non conforme’ (p.es. mancata dichiarazione all’imbarco) di merci pericolose, comprese le merci in quantità limitata, si trovano nel Codice della Navigazione ed esattamente nel Titolo III Capo VI art.1231 che riportiamo qui di seguito:

Art. 1231
(Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione)

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente in materia di sicurezza della navigazione è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato con l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda fino a lire quattrocentomila.

Naturalmente, oltre alle suddette sanzioni, quando si producono danni a persone, cose od ambiente si possono configurare anche responsabilità penali e civili (p.es. art.590 C.P. per lesioni colpose ed art.2043 C.C. per responsabilità extracontrattuale) a carico del soggetto responsabile dell’infrazione e dei danni arrecati.
La sanzione amministrativa dell’art.1231 di Lit. 400.000 deve essere naturalmente rivalutata ai ns. giorni (il Codice della Navigazione risale agli anni quaranta !).

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