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Biocidi e Prodotti Fitosanitari: Legge Comunitaria 2006

E’ stata pubblicata la Legge 6 febbraio 2007, n. 13 (G.U. n. 40 del 17/02/2007 – S.O. n. 41/L) che detta le disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006.
In particolare si segnala:
– l’Articolo 15 che modifica la disciplina per l’immissione sul mercato e l’utilizzo dei biocidi
– l’Articolo 16 relativo all’ immissione in commercio di prodotti fitosanitari.
Di seguito riportiamo il testo dei due articoli sopra citati.

Art. 15.
(Modifica all’articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva 98/8/CE, in materia di immissione sul mercato di biocidi).

1. Il comma 3 dell’articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è sostituito dal seguente:
"3. Non è consentito il rilascio dell’autorizzazione all’immissione sul mercato per l’impiego da parte del pubblico di un biocida classificato a norma del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, come "tossico" o "molto tossico", "cancerogeno di categoria 1 o 2", "mutageno di categoria 1 o 2" o "tossico per la riproduzione di categoria 1 o 2", fermo restando che per l’impiego professionale ed industriale l’autorizzazione all’immissione sul mercato può essere sottoposta ad eventuali restrizioni di uso".

Art. 16.
(Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della direttiva 91/414/CEE, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari).

1. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il Ministro della salute, sentita la Commissione di cui all’articolo 20, qualora vi siano motivi validi per ritenere che un prodotto fitosanitario da esso autorizzato o che è tenuto ad autorizzare ai sensi dell’articolo 10 costituisca un rischio per la salute umana e degli animali o per l’ambiente, provvede, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, a limitarne o proibirne provvisoriamente l’uso e la vendita, notificando immediatamente il provvedimento agli altri Stati membri e alla Commissione europea";
b) all’articolo 20, al comma 5 è premesso il seguente:
"4-bis. Il Ministro della salute può disporre che la Commissione consultiva si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sulla base delle esigenze relative alle attività di valutazione e consultive derivanti dall’applicazione del presente decreto. Le spese derivanti dall’attuazione del presente comma sono poste a carico degli interessati alle attività svolte dalla Commissione ai sensi del comma 5".

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