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Dimetilfumarato come Antimuffa: Controlli alle Dogane

Come già segnalato lo scorso mese, sono state diramate alcune circolari ministeriali sul problema della presenza della sostanza Dimetilfumarato nelle bustine con polverina antimuffa presenti in molti articoli provenienti dalla Cina o dal Sud Est Asiatico.
A tale proposito si segnala la Decisione della Commissione del 17 marzo 2009 (G.U. dell’Unione Europea L74 del 20/03/2009) che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato.
In tale decisione viene indicata la definizione di prodotto contenente dimetilfumarato, ovvero qualsiasi prodotto o parte di un prodotto in cui:
i) è indicata la presenza di dimetilfumarato, ad esempio su uno o più sacchetti; oppure
ii) la concentrazione di dimetilfumarato è superiore a 0,1 mg/kg del prodotto o di parte del prodotto.

A decorrere dal 1° maggio 2009 gli Stati membri devono garantire che sia vietata l’immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti contenenti dimetilfumarato e che i prodotti contenenti dimetilfumarato già immessi o messi a disposizione sul mercato vengano ritirati dal mercato e ne venga effettuato il richiamo presso i consumatori.

Si segnala che, in base a quanto precisato nella Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che alleghiamo alla presente, la verifica dell’assenza di dimetilfumarato è un adempimento richiesto all’importatore e quindi a carico del medesimo.
Per l’effettuazione delle analisi sono ritenuti idonei i Laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, nonché quelli operanti in GLP e i Servizi Chimici di Porto.Dec_17_03_09 dimetilfumarato.pdf

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