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Scheda di trasporto: obbligo a partire dal 19 luglio 2009

Importanti modifiche apportate al Decreto Legislativo. n. 286/2005 recante “Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore” dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 30/06/2009 pubblicato sulla G.U.R.I. 4 luglio 2009.
Al fine di garantire sempre maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire i controlli stradali, è stato istituito un documento denominato “scheda di trasporto” da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore. Il modello della scheda di trasporto è riportato nell’Allegato al D.M. 30/06/2009.
La scheda di trasporto non è necessaria per i trasporti di collettame su un unico veicolo in quantità inferiori a 50 quintali, commissionati da uno o più mittenti, purché accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato.
Nei casi in cui è necessaria, la scheda di trasporto può essere sostituita da:

  • una copia del contratto di trasporto in forma scritta;
  • dai documenti considerati equivalenti alla scheda di trasporto, descritti all’art. 3 del D.M. 30/06/2009, purché tali documenti siano opportunamente integrati con le stesse informazioni previste dalla scheda di trasporto.

Considerata l’importanza dell’argomento riportiamo in allegato il testo della circolare interministeriale del 17 luglio 2009 a cura del Ministero degli Interni – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

DMT_30_06_09

all_DM_30_06_09

Circolare interministeriale 17_07_09

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