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Notizie dall’ECHA – Marzo 2020

Online il nuovo sistema di ricerca EUCLEF

È online il nuovo servizio di ricerca EUCLEF (EU Chemicals Legislation Finder), un progetto finanziato dal Programma UE per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (COSME).
Grazie a EUCLEF sono ora facilmente accessibili in un unico luogo le informazioni su 40 atti legislativi dell’UE in materia di sostanze chimiche, un risultato importante perché è fatta maggiore chiarezza su quali atti legislativi si applicano alle varie sostanze.
Le aziende possono utilizzare l’EUCLEF per navigare nel quadro legislativo dell’UE sulle sostanze chimiche e trovare informazioni rilevanti su come le loro sostanze sono regolamentate in tutta l’UE. Questo permetterà alle imprese di comprendere meglio gli obblighi che potrebbero avere, in modo da poter garantire la loro presenza legale sul mercato.
La prima versione del finder copre la legislazione che riguarda la qualità dell’aria e dell’acqua, la protezione dei lavoratori, i pesticidi, i materiali a contatto con gli alimenti, i prodotti cosmetici, la sicurezza dei giocattoli e molti altri. Altri 16 atti legislativi dovrebbero essere aggiunti all’EUCLEF nel 2021.
È stato inoltre messo a disposizione un servizio di supporto normativo dedicato, in modo che le aziende possano porre domande su tutte le diverse normative UE in materia di sostanze chimiche coperte da EUCLEF.

Richiesta informazioni sugli usi di sette sostanze proposte per l’autorizzazione

ECHA sta valutando la possibilità di raccomandare alla Commissione europea sette nuove sostanze da includere nell’elenco delle autorizzazioni (allegato XIV del REACH).
Se una sostanza viene inclusa nell’Elenco delle autorizzazioni, può essere immessa sul mercato o utilizzata dopo una determinata data solo se viene concessa un’autorizzazione per l’uso specifico.
ECHA invita a presentare commenti e ulteriori informazioni, in particolare sugli usi delle sostanze, sulle possibili esenzioni dall’obbligo di autorizzazione, nonché sulla struttura e la complessità delle catene di approvvigionamento. I commenti possono essere forniti entro il 5 giugno 2020.
Il Comitato degli Stati membri preparerà un parere sulla bozza di raccomandazione dell’ECHA tenendo conto dei commenti ricevuti durante la consultazione. Sulla base del parere del Comitato e della consultazione, ECHA fornirà la sua raccomandazione finale alla Commissione europea nella primavera del 2021. Questa sarà la decima raccomandazione dell’ECHA. La Commissione deciderà quindi su quali sostanze includere nell’elenco delle autorizzazioni e sulle rispettive condizioni applicabili per ciascuna sostanza.

Consultazione pubblica su identificazione di sostanze estremamente preoccupanti

È stata avviata una consultazione pubblica sulla proposta di identificare come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) le sostanze in tabella seguente.
Se identificate come SVHC, le sostanze saranno aggiunte all’elenco di sostanze candidate per l’inclusione nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH).

Name EC number CAS number Proposing authority Reason for proposing Date of publication Deadline for commenting
1-vinylimidazole 214-012-0 1072-63-5 Sweden Toxic for reproduction (Article 57c) 03/03/2020 17/04/2020
2-methylimidazole 211-765-7 693-98-1 Sweden Toxic for reproduction (Article 57 (c) 03/03/2020 17/04/2020
Butyl 4-hydroxybenzoate 202-318-7 94-26-8 Denmark Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – human health) 03/03/2020 17/04/2020
Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)tin 245-152-0 22673-19-4 Sweden Toxic for reproduction (Article 57 (c) 03/03/2020 17/04/2020
Resorcinol 203-585-2 108-46-3 France Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – human health) 03/03/2020 17/04/2020

50 % in più di dossier REACH controllati nel 2019

L’anno scorso ECHA ha condotto 301 controlli approfonditi su quasi 3000 dossier, riguardanti 274 sostanze chimiche uniche, aumentando del 50% il numero dei controlli effettuati.
Le decisioni di rendere la registrazione conforme sono state inviate a tutti i registranti della sostanza chimica – un cambiamento rispetto alla prassi precedente in cui era sempre contattato solo il dichiarante principale. Ciò ha contribuito a una migliore collaborazione tra i co-registranti.
Sono stati effettuati maggiori controlli anche sui dossier delle aziende che hanno registrato le loro sostanze chimiche separatamente dalle presentazioni congiunte. Questo per garantire che la ragione per cui i dichiaranti hanno presentato i loro dossier separatamente fosse legalmente giustificata e che gli obblighi di condivisione dei dati fossero rispettati.
L’attenzione ha continuato a concentrarsi sulle informazioni necessarie per chiarire gli effetti a lungo termine sulla salute umana o sull’ambiente. In 245 dei 301 controlli sono state richieste informazioni, la maggior parte delle quali chiedeva di chiarire gli effetti a lungo termine sullo sviluppo dei bambini non ancora nati, sulle mutazioni genetiche e sulla tossicità acquatica. ECHA ha anche esaminato quasi 100 proposte di test presentate dall’industria.
Nel complesso, nell’ultimo decennio, l’ECHA ha effettuato un controllo approfondito di oltre 1000 sostanze chimiche in tutte le fasce di tonnellaggio. Oltre il 20% delle sostanze chimiche di grande volume con la più alta esposizione potenziale sono state controllate in profondità. Oltre il 10% delle sostanze chimiche controllate è stato proposto come candidato per una classificazione armonizzata a livello UE/SEE.

Verso l’economia circolare: ecco il database SCIP per le SVHC negli articoli

A partire dal 5 gennaio 2021, le aziende che immettono articoli sul mercato dell’UE dovranno presentare notifiche attraverso il database SCIP all’ECHA se tali articoli contengono sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.
Le aziende dovranno fornire:

  • informazioni per identificare l’articolo;
  • il nome, l’intervallo di concentrazione e la posizione della SVHC nell’articolo; e
  • informazioni sul suo uso sicuro.

L’obiettivo è quello di promuovere la sostituzione delle sostanze chimiche pericolose e la transizione verso un’economia circolare più sicura.
È ora possibile iniziare a testare il prototipo del database SCIP. Gli utenti possono inviare i dati dei test e fornire un feedback a ECHA per aiutarla a migliorare ulteriormente la versione finale, che sarà lanciata più avanti nel 2020. Tutti i dati dei test presentati saranno cancellati prima del lancio.

Richiesta di prove: limite di esposizione professionale per l’amianto e il cadmio e i suoi composti inorganici

ECHA ha lanciato l’invito a presentare prove sul cadmio e i suoi composti inorganici e sull’amianto. L’obiettivo è quello di ottenere informazioni sull’esposizione, gli effetti sulla salute, la tossicologia, l’epidemiologia e le modalità di azione. Per il cadmio e i suoi composti inorganici sono richieste anche informazioni sugli usi. Ogni altra informazione pertinente è anch’essa benvenuta. La Commissione europea ha chiesto all’ECHA di rivedere i limiti esistenti di queste sostanze e le informazioni saranno utili all’ECHA per redigere i rapporti scientifici relativi ai limiti di esposizione sul posto di lavoro.
La scadenza per i commenti è il 2 giugno 2020.

Pareri RAC e SEAC su restrizioni e su richieste di autorizzazione

Il Comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC) ha adottato il suo parere finale a sostegno della proposta dell’ECHA di limitare l’immissione sul mercato di D4, D5 e D6 come sostanze, come componenti di altre sostanze o in miscele in concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso per ogni sostanza. Questa proposta riguarda sia i prodotti per l’igiene personale (D4, D5 e D6) sia altri prodotti di consumo o professionali, nonché i prodotti per l’igiene personale con risciacquo (D6).

Il SEAC ha inoltre approvato il suo progetto di parere sulla proposta dell’ECHA di limitare l’immissione sul mercato, la produzione e l’uso di cinque sali di cobalto come sostanze, da sole o in miscele, in concentrazione pari o superiore allo 0,01 % in peso, in applicazioni industriali e professionali. Il RAC (Comitato per la valutazione dei rischi) ha adottato il suo parere su questa proposta di restrizione con procedura scritta nel febbraio 2020.

Il RAC ha adottato il suo parere sulla proposta della Francia e della Svezia di limitare le sostanze sensibilizzanti per la pelle negli articoli finiti in tessuto, cuoio, pelle e pelliccia, immessi sul mercato per la prima volta. L’accordo sul progetto di parere SEAC è rinviato a giugno 2020.

RAC e SEAC hanno sostenuto la proposta della Norvegia di limitare la produzione o l’immissione sul mercato di PFHxS (lineare o ramificata), dei suoi sali o di sostanze affini e come componente di un’altra sostanza, in una miscela o in articoli.

Inoltre, RAC e SEAC hanno sostenuto la proposta dell’ECHA di limitare l’immissione sul mercato di articoli che rilasciano formaldeide a concentrazioni superiori a 0,124 mg/m3, misurate secondo le condizioni specificate in un’appendice alla proposta di restrizione.

Le consultazioni sui pareri concordati del SEAC (sali di cobalto, PFHxS e formaldeide) inizieranno presto e si prevede che il comitato adotti i suoi pareri nella riunione di giugno 2020.

I comitati non hanno raggiunto un accordo sulla proposta di restrizione dell’ECHA relativa alle microplastiche aggiunte intenzionalmente e continueranno le discussioni a giugno.

RAC e SEAC hanno adottato due pareri sulle domande di autorizzazione per un uso di triossido di cromo e un uso di etossilati di ottilfenolo. Inoltre, il RAC ha approvato 36 progetti di parere sulle domande di autorizzazione per gli usi di etossilati di ottilfenolo e nonilfenolo; pece, catrame di carbone, alta temperatura; olio di antracene e triossido di cromo.

Il SEAC ha approvato 27 draft opinions sull’uso di etossilati di ottile e nonilfenolo e pece, catrame di carbone, alta temperatura. Inoltre, il RAC ha discusso questioni chiave in 10 domande di autorizzazione, ricevute dall’ECHA nel novembre 2019. Ulteriori informazioni sui pareri sono disponibili nell’allegato.

Biocidi: pareri del BPC

Il Comitato sui prodotti biocidi (BPC) ha adottato tre pareri sui principi attivi, di cui uno che proponeva la non approvazione, e quattro pareri sull’autorizzazione dell’Unione – di cui uno non a sostegno dell’autorizzazione.
Nel dettaglio, il BPC si è pronunciato sulle domande relative alle seguenti combinazioni di principi attivi -tipo prodotto:

  • Clorofene per il tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta all’uomo o agli animali);
  • Glyoxal per i tipi di prodotto 2, 3 (igiene veterinaria) e 4 (settore alimentare e dei mangimi);
  • Massa di reazione dell’acido peracetico e dell’acido perossiottanoico per i tipi di prodotto 2, 3 e 4.

Il parere del comitato è che il clorofene non può essere approvato come disinfettante in quanto vi sono rischi inaccettabili che non possono essere attenuati. Secondo il parere del comitato, gli altri due principi attivi possono essere approvati.

Il BPC ha inoltre adottato pareri su quattro domande di autorizzazione dell’Unione per una famiglia di biocidi basata sui seguenti principi attivi:

  • propan-2-ol nei tipi di prodotto 2 e 4;
  • CMIT/MIT nel tipo di prodotto 6 (conservanti per prodotti durante lo stoccaggio);
  • acido peracetico nel tipo di prodotto 2; e
  • perossido di idrogeno nel tipo di prodotto 2.

Il parere del Comitato è che la famiglia di biocidi a base di perossido di idrogeno non può essere autorizzata in quanto non è possibile dimostrare che questa famiglia di prodotti sia sufficientemente efficace per agire come disinfettante.

La Commissione europea, insieme agli Stati membri dell’UE, prenderà la decisione finale sull’approvazione dei principi attivi e sull’autorizzazione dell’Unione delle famiglie di biocidi.

Le aziende devono fornire maggiori dati sulle nanoforme

Dal 1° gennaio 2020 sono in vigore i requisiti REACH aggiornati per le nanoforme di sostanze. Oltre questa data, le aziende devono avere una registrazione REACH conforme a questi requisiti per produrre o importare nanoforme di sostanze.
L’ECHA ha ricevuto finora un numero ridotto di dossier di registrazione per i nanomateriali. Al 1° gennaio 2020, solo 36 sostanze sono state registrate secondo i requisiti aggiornati del REACH, il 10% di quanto l’Agenzia si aspettava sulla base dei dati degli inventari nazionali belga e francese e del catalogo della Commissione Europea dei nanomateriali utilizzati nei prodotti cosmetici.
Con un tasso di presentazione così basso e con la metà dei dossier ricevuti che non hanno superato il controllo di completezza tecnica, ECHA ha reso disponibile un nuovo webinar con consigli pratici per le aziende su come preparare i loro dossier di registrazione per i nanomateriali.
L’Agenzia sta lavorando a stretto contatto con le principali associazioni di settore e con gli Stati membri per comprendere meglio le azioni aggiuntive necessarie per aumentare la consapevolezza degli obblighi di legge. ECHA ricorda alle aziende che senza una registrazione valida, i nanomateriali che rientrano nell’ambito di applicazione del REACH sono attualmente sul mercato in modo illegale.

Consultazioni pubbliche su proposte di CLH

Avviata la consultazione pubblica sulla proposta di classificazione e di etichettatura armonizzata per le sostanze:

Name EC number CAS number Hazard classes open for commenting Start of consultation Deadline for commenting
3,3′-dimethylbiphenyl-4,4′-diyl diisocyanate; [TODI] 202-112-7 91-97-4 Respiratory sensitisation
Skin sensitisation Germ cell mutagenicity Carcinogenicity
09/03/2020 08/05/2020
4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol; bisphenol AF 216-036-7 1478-61-1 Reproductive toxicity 09/03/2020 08/05/2020
6-[(C10-C13)-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid 701-118-1 2156592-54-8 Skin corrosion/irritation Serious eye damage/eye irritation Reproductive toxicity
Specific target organ toxicity — repeated exposure
24/02/2020 24/04/2020
6-[C12-18-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid 701-162-1 Skin corrosion/irritation Serious eye damage/eye irritation Reproductive toxicity
Specific target organ toxicity — repeated exposure
24/02/2020 24/04/2020
6-[C12-18-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid, sodium and tris(2-hydroxyethyl)ammonium salts 701-271-4 Skin corrosion/irritation Serious eye damage/eye irritation Reproductive toxicity
Specific target organ toxicity — repeated exposure
24/02/2020 24/04/2020
allyl methacrylate; 2-methyl-2-propenoic acid 2-propenyl ester 202-473-0 96-05-9 Acute Toxicity – inhalation
Acute Toxicity – dermal
Acute Toxicity – oral
24/02/2020 24/04/2020
benzyl(diethylamino)diphenylphosphonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenolate 479-100-5 577705-90-9 Reproductive toxicity 09/03/2020 08/05/2020
Benzyltriphenylphosphonium, salt with 4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[phenol] (1:1) 278-305-5 75768-65-9 Reproductive toxicity 09/03/2020 08/05/2020
di-n-butylamine 203-921-8 111-92-2 Acute Toxicity – inhalation
Acute Toxicity – dermal
Acute Toxicity – oral Skin corrosion/irritation Serious eye damage/eye irritation
STOT SE
03/02/2020 03/04/2020
ethyl acrylate 205-438-8 140-88-5 Acute Toxicity – inhalation
Acute Toxicity – dermal Acute Toxicity – oral
24/02/2020 24/04/2020
methyl acrylate; methyl propenoate 202-500-6 96-33-3 Acute Toxicity – inhalation
Acute Toxicity – dermal
Acute Toxicity – oral
24/02/2020 24/04/2020
methyl N-(isopropoxycarbonyl)-L-valyl-(3RS)-3-(4-chlorophenyl)-β-alaninate; valifenalate 283159-90-0 Explosive
Flammable solid
Self-heating substance or mixture Oxidising solid
Acute toxicity
Skin corrosion/irritation Serious eye damage/eye irritation Skin sensitization Germ cell mutagenicity Carcinogenicity Reproductive toxicity Specific target organ toxicity — single exposure
Specific target organ toxicity — repeated exposure
Hazardous to the aquatic environment Hazardous for the ozone layer
03/02/2020 03/04/2020
Reaction mass of 4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol and benzyl(diethylamino)diphenylphosphonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenolate (1:1) Reproductive toxicity 09/03/2020 08/05/2020
Reaction mass of 4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol and benzyltriphenylphosphonium, salt with 4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[phenol] (1:1) Reproductive toxicity 09/03/2020 08/05/2020
triethylamine 204-469-4 121-44-8 Acute Toxicity – inhalation
Acute Toxicity – dermal
Acute Toxicity – oral Serious eye damage/eye irritation
03/02/2020 03/04/2020

È stata inoltre lanciata la consultazione mirata per la classificazione ed etichettatura armonizzata della seguente sostanza:

Name EC number CAS number Hazard classes open for commenting Start of consultation Deadline for commenting
daminozide (ISO); 4-(2,2-dimethylhydrazino)-4-oxobutanoic acid; N-dimethylaminosuccinamic acid 216-485-9 1596-84-5 Mutagenicity
Carcinogenicity
16/03/2020 30/03/2020

 

Consultazione pubblica su identificazione di POP

È stata avviata una consultazione pubblica sulla proposta di identificare come inquinante organico persistente (POP) le sostanze in tabella seguente:

Name EC number CAS number Deadline for consultation
Dechlorane Plus and its syn- and anti-isomers 15/04/2020
Methoxychlor 200-779-9 72-43-5 15/04/2020

Le informazioni sono tratte da http://echa.europa.eu

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