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Capire il Regolamento REACH

Indice

Che cosa è il REACH?
Di che cosa si occupa il REACH?
I macro argomenti

Che cosa è il REACH?

Il Regolamento CE n.1907/2006 è la normativa di riferimento per gli Stati membri dell’Unione Europea che disciplina la Registrazione, Valutazione e Autorizzazione delle sostanze Chimiche (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals da qui l’acronimo REACH), allo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente garantendo al tempo stesso la competitività e l’innovazione dell’industria chimica europea attraverso la libera circolazione delle sostanze (in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli).

Grazie all’introduzione del Regolamento sono state raccolte e messe a disposizione delle aziende europee le informazioni relative alle proprietà pericolose delle sostanze e miscele manipolate, alle misure di gestione del rischio connesse all’esposizione a sostanze/miscele in funzione dell’uso.

Di che cosa si occupa il REACH?

Il REACH regolamenta la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso di tutte le sostanze chimiche in quanto tali e in quanto componenti di miscele e articoli. L’importazione, ovvero l’introduzione fisica del prodotto nel territorio doganale della Comunità Europea, è considerata un’immissione sul mercato ai sensi del REACH e del CLP (Regolamento CE n. 1272/2008).

Oltre alle sostanze utilizzate nei processi industriali REACH regolamenta le sostanze utilizzate per realizzare i formulati più diffusi, ad es. i detergenti o le pitture, nonché le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) contenute in tutti gli articoli che ci circondano.Sono esentate dall’applicazione del Regolamento solamente le sostanze elencate nell’art 2:

  • sostanze radioattive
  • sostanze/miscele/articoli assoggettati al controllo doganale
  • sostanze intermedie non isolate
  • sostanze/miscele pericolose trasportate via strada, mare, aereo, ferrovia, per via navigabile interna
  • i rifiuti che non siano considerati né sostanze né miscele né articoli.

Altri esempi di esenzioni del regolamento, integrali o parziali:

  • medicinali (uso umano/veterinario)
  • alimenti (anche per animali)
  • prodotti cosmetici
  • dispositivi medici
  • sostanze/miscele/articoli prima esportati e poi reimportati in UE
  • sostanze/miscele/articoli recuperati, polimeri.

Ad essere soggetta al REACH, anche se in misura e con modalità differenti, è la quasi totalità delle aziende dell’Unione Europea.
L’intento del regolamento infatti è quello di responsabilizzare l’industria nella gestione dei rischi propri relativi alle sostanze chimiche e nella corretta trasmissione delle informazioni relative alle sostanze che produce, utilizza e commercializza.

I produttori e gli importatori di sostanze chimiche devono quindi attuare queste disposizioni e garantire sia la sicurezza dei lavoratori che manipolano i chemicals sia la sicurezza di coloro ai quali è destinato il prodotto finito, ovvero utilizzatori professionali e/o consumatori.

I macro argomenti

I punti sviluppati all’interno del Regolamento sono i seguenti:

  • la registrazione delle sostanze (Titolo II): Fabbricanti e Importatori di sostanze in quanto tali o in miscele o articoli (in taluni casi), in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno, devono presentare ad ECHA una serie di informazioni di base e, in mancanza di dati disponibili, devono eseguire test sperimentali per caratterizzare le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed eco-tossicologiche delle sostanze. Le imprese possono presentare il proprio dossier di registrazione in qualità di “member registrant” ovvero in condivisione dei dati con gli altri fabbricanti ed importatori , oppure in quanto “lead registrant” nel caso in cui non siano disponibili dati per mancanza di un precedente registrante capofila oppure per volontà di dissociarsi dagli altri registranti.
  • la valutazione (Titolo VI). ECHA effettua il controllo di conformità delle informazioni prodotte dai registranti tramite i dossier ricevuti ed esamina le proposte di sperimentazione ai fini della produzionedelle informazioni relative alle sostanze, valutando assieme agli Stati membri la definizione dei criteri per la valutazione più approfondita di determinate sostanze.
  • l’autorizzazione (Titolo VII), delle sostanze “estremamente preoccupanti” cosiddette SVHC (Substances of Very High Concern) elencate in principio nella lista delle sostanze candidate all’inserimento in Allegato XIV (la c.d. “candidate list”) e poi trasferite nell’Allegato XIV con apposito regolamento: sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione di categoria 1A e 1B (CMR), sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT), sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB). L’utilizzo delle sostanze autorizzate è previsto solo per usi specifici e controllati.
  • la restrizione (Titolo VIII). Sostanze e miscele con rischi inaccettabili per la salute e l’ambiente subiscono restrizioni parziali o totali nell’immissione sul mercato e/o nell’uso in base alla concentrazione della sostanza pericolosa da sottoporre a restrizione. Le sostanze oggetto di restrizione sono elencate nell’Allegato XVII, che viene modificato ogni qual volta la Commissione proponga di restringere l’uso di determinate sostanze presenti nei prodotti destinati all’utilizzatore professionale e/o al consumatore.

Tutte le imprese sono dunque invitate a rivalutare i propri processi ed a sostituire le sostanze più pericolose con quelle che garantiscono la salute dell’ uomo e la protezione dell’ambiente. Il principale obiettivo del Regolamento REACH è proprio quello di salvaguardare la sicurezza stimolando al contempo l’innovazione e la competitività dell’industria europea sui mercati internazionali.

Gli impatti sulla supply chain

I soggetti sui quali ricade il maggiore impatto in termini di obblighi REACH sono i Fabbricanti e gli Importatori di sostanze in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno, seguiti dagli Utilizzatori a valle, come ad esempio i Formulatori, i Distributori, gli stakeholders che ruotano intorno alla catena di approvvigionamento come i fornitori di servizi (laboratori, centri di ricerca, associazioni di categoria, società di consulenza e formazione) ed infine il consumatore finale che è l’ultimo attore della catena, non per ordine di importanza, oggetto del principio di tutela su cui REACH si fonda.

Autorità competenti ed attività di Vigilanza

Il regolamento REACH ha previsto l’istituzione di un’agenzia europea per le sostanze chimiche denominata «l’Agenzia» ECHA che assicura una completa gestione di quelli che sono gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del presente regolamento a livello comunitario e che è l’Autorità competente europea.

Ad essa fanno capo gli Stati membri che devono garantire la corretta trasmissione delle informazioni da parte delle imprese.
ECHA custodisce tutti i dati ricevuti sulle sostanze dagli attori della supply chain e garantisce l’aggiornamento e la manutenzione dell’archivio di tutte le sostanze circolanti in UE.

Ad oggi sono state registrate n. 25.331* sostanze uniche, n. 54* sostanze sono incluse in Allegato XIV.
*Dati aggiornati al 26/03/2020.

A livello italiano il Ministero della Salute si occupa, in coordinamento con le Regioni, di attuare i controlli previsti dal REACH al fine di garantire il corretto adempimento delle prescrizioni lungo la catena di approvvigionamento elevando, in caso di infrazioni, sanzioni amministrative (fino a 150.000,00 euro) e penali (fino all’arresto).

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