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Trasporto ADR e RID: Sottoscrizione di quattro Accordi Multilaterali

Per far fronte ad alcune criticità causate dell’attuale emergenza sanitaria in corso, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha recentemente sottoscritto quattro Accordi Multilaterali relativi al trasporto Stradale (ADR) e Ferroviario (RID) delle Merci Pericolose.
Di seguito il dettaglio degli accordi firmati dall’Italia (fonte sito web del MIT):

  • M324 e RID 1/2020
    Certificati di formazione professionale dei conducenti ADR
    Con l’Accordo M324 è stata prolungata fino al 30 novembre 2020 la validità dei certificati di formazione professionale dei conducenti in scadenza tra l’1 marzo e l’1 novembre 2020. Gli autisti con il certificato scaduto potranno ugualmente circolare in tutti gli stati contraenti l’ADR che hanno siglato questo Accordo.
    Certificati del Consulente per la Sicurezza del Trasporto di Merci Pericolose
    Con gli Accordi M324 e RID 1/2020 è stata prolungata fino al 30 novembre 2020 la validità dei certificati del Consulente Sicurezza Trasporti Merci Pericolose in scadenza tra l’1 marzo e l’1 novembre 2020.

  • M325 e RID 2/2020
    Certificati di approvazione dei veicoli ADR
    Con l’Accordo M325 è stata prolungata fino al 30 agosto 2020 la validità dei certificati di approvazione dei veicoli ADR in scadenza tra l’1 marzo e l’1 agosto 2020. I veicoli potranno circolare in tutti gli Stati contraenti l’ADR che hanno siglato questo Accordo. Le ispezioni tecniche necessarie per ottenere il certificato di approvazione dovranno essere svolte prima dell’1 settembre 2020.
    Controlli intermedi e periodici sulle cisterne ADR e RID
    Con gli Accordi M325 e RID 2/2020 è stata prolungata fino al 30 agosto 2020 la validità di tutte le ispezioni periodiche o intermedie delle cisterne in scadenza tra l’1 marzo e l’1 agosto 2020. Le cisterne potranno quindi circolare in tutti i Paesi contraenti l’ADR e il RID che hanno siglato rispettivamente questi due Accordi. I controlli intermedi o periodici dovranno essere svolti prima dell’1 settembre 2020.

  • M326 e RID 3/2020
    Controlli periodici sui recipienti a pressione e recipienti criogenici chiusi, per alcuni gas della Classe 2
    Con gli Accordi M326 e RID 3/2020 è permesso fino al 31 agosto 2020, in deroga al termine previsto dalle Istruzioni di Imballaggio P200 e P203, il riempimento e il trasporto di recipienti a pressione e di recipienti criogenici chiusi che arrivano a scopo di ricarica e che hanno superato il termine dei controlli periodici e prove, per un limitato numero di gas.
    Per i recipienti a pressione la deroga riguarda i seguenti numeri: UN1002, UN 1013, UN1046, UN 1070, UN 1072, UN 1660, UN 1956, UN 3156, UN 3157.
    Per i recipienti criogenici chiusi la deroga riguarda i seguenti numeri: UN 1073, UN 1963, UN 1977.
    Lo speditore dovrà riportare nel Documento di trasporto la seguente dicitura: “Trasporto in conformità con l’1.5.1 ADR (M326)” o “Trasporto in conformità con l’1.5.1 RID (RID 03/2020)”.

  • M327 e RID 4/2020
    Controlli intermedi e periodici cisterne mobili e contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM) “UN”
    Con gli Accordi M327 e RID 4/2020 è stata prolungata fino al 31 agosto 2020 la validità di tutti i controlli periodici e o intermedi delle cisterne mobili e dei Contenitori Gas ad Elementi Multipli (CGEM) “UN”, di cui al Capitolo 6.7 ADR o RID, in scadenza tra l’1 marzo e l’1 agosto 2020. I suddetti recipienti potranno quindi essere utilizzati in tutti i Paesi contraenti l’ADR e il RID che hanno siglato rispettivamente questi due Accordi. I controlli intermedi o periodici dovranno essere svolti prima dell’1 settembre 2020.
    Lo speditore dovrà riportare nel Documento di trasporto la seguente dicitura: “Trasporto in conformità con l’1.5.1 ADR (M327)” o “Trasporto in conformità con l’1.5.1 RID (RID 04/2020)”

Gli Accordi Multilaterali valgono per i trasporti nazionali all’interno dei territori dei Paesi firmatari di ogni singolo Accordo, e per i trasporti internazionali tra i medesimi Paesi.

A livello italiano si segnala inoltre la pubblicazione del DM 10 marzo 2020 “Proroga delle carte di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale ADR, per mancato svolgimento dei corsi di formazione periodica a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.77 del 23-03-2020). Tale DM posticipa la validità della carta di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, per il trasporto sul solo territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020.

Segnaliamo in merito all’argomento proroghe l’interessante sintesi redatta dall’Ing. Davide Levo – AES.

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