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Notifica armonizzata di prodotti pericolosi

Indice

Cosa prevede la notifica armonizzata delle miscele pericolose?
Chi deve effettuarla?
Quali sono i prodotti soggetti a notifica?
Cosa è l’UFI?
Quali sono le scadenze normative?

Cosa prevede la notifica armonizzata delle miscele pericolose?

L’art.45 del Regolamento CE n.1272/2008 (CLP) stabilisce che il responsabile dell’immissione sul mercato di una miscela pericolosa debba notificarne le informazioni utili per adottare misure di prevenzione e cura, specialmente in caso di risposta di emergenza sanitaria (es. incidente di un lavoratore o di un consumatore durante l’impiego del prodotto pericoloso).

Dal 1° Gennaio 2021 la notifica è divenuta armonizzata a livello comunitario, avendo ECHA  adottato un sistema unico che permette a tutti i soggetti notificanti di trasmettere le informazioni richieste in un unico formato attraverso il portale PCN (Poison Centres Notification) o per il tramite dei portali nazionali che poi trasmetteranno le informazioni notificate al portale PCN.
Per le miscele ad uso industriale è ancora possibile trasmettere la notifica secondo le procedure nazionali dello specifico Paese UE nel quale la miscela è immessa sul mercato. In Italia l’Organismo competente è l’Istituto Superiore di Sanità che ha messo a disposizione l’Archivio preparati pericolosi, al quale bisogna indirizzare la notifica entro 1 mese dalla prima immissione sul mercato della miscela pericolosa. 

Chi deve effettuarla?

I soggetti che devono effettuare la notifica secondo l’art.45 di CLP sono gli Importatori e gli Utilizzatori a valle che immettono sul mercato di un Paese UE miscele pericolose per la salute e/o per effetti chimico fisici: nella categoria degli Utilizzatori a valle che hanno l’obbligo diretto di notifica rientrano i Formulatori e i Riconfezionatori che immettono sul mercato le miscele del produttore originario in formati differenti.
I Distributori che non hanno l’obbligo diretto di notifica da Allegato VIII, quali i rivenditori del prodotto originale o i re-brander che commissionano la produzione della miscela a terzi e riportano il loro marchio sugli imballaggi, hanno comunque l’obbligo di assicurarsi che le informazioni relative alla miscela pericolosa che immettono sul mercato siano state trasmesse in modo completo tramite la notifica armonizzata.
Questi soggetti, in mancanza di una notifica da parte dei fornitori a monte delle miscele, che copra tutte le informazioni relative alle miscele distribuite, debbono effettuare personalmente la notifica, almeno nei Paesi UE non coperti dalla notifica del fornitore.
I distributori devono assicurarsi di immettere sul mercato solo miscele conformi al CLP garantendo che tutti gli identificatori di prodotto, in particolare denominazione commerciale/marchio e UFI, siano coperti da una notifica.
Più attori della catena di approvvigionamento possono dunque utilizzare lo stesso UFI sui propri prodotti, a patto che la composizione della miscela sia la stessa per tutti i prodotti.

Quali sono i prodotti soggetti a notifica?

La notifica deve essere effettuata per le miscele pericolose per la salute e/o per effetti chimico-fisici.
Sono escluse dall’attività di notifica:

  • Sostanze
  • Miscele escluse dal CLP (es. sostanze radioattive, rifiuti, medicinali, dispositivi medici, cosmetici)
  • Miscele pericolose solo per l’ambiente
  • Gas sotto pressione
  • Esplosivi

Cosa è l’UFI?

Un’importante novità legata al concetto di notifica armonizzata è l’adozione del codice UFI, l’Identificatore Unico di Formula, codice alfanumerico univoco composto da 16 cifre che crea un legame inequivocabile tra le informazioni inviate con la notifica della miscela e il prodotto specifico immesso sul mercato.
L’UFI deve essere apposto sull’etichetta del prodotto, oppure apposto sull’imballaggio interno oppure sull’imballaggio esterno. Per le miscele non imballate l’UFI deve essere riportato nella Scheda Dati di Sicurezza oppure essere incluso nella copia degli elementi dell’etichetta.
La generazione del codice alfanumerico è legata alla partita IVA della società e al numero di formulazione da esso assegnato.

Quali sono le scadenze normative?

Se una miscela pericolosa è stata notificata, a livello nazionale, entro il 31/12/2020 allora l’obbligo di notifica armonizzata si ha, indipendentemente dall’uso, dal 1° gennaio 2025, a condizione che prima di tale data la miscela non sia interessata da una delle modifiche descritte nell’Allegato VIII, parte B, par. 4.1.
Per le miscele non notificate a livello nazionale le scadenze per effettuare la notifica sono le seguenti:

  • Miscele ad uso dei consumatori: dal 1° Gennaio 2021
  • Miscele per uso professionale: dal 1° Gennaio 2021
  • Miscele per uso industriale: dal 1° Gennaio 2024.

 

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