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Esenzioni dalla Nomina del Consulente ADR – DM 7 agosto 2023

Pubblicato Decreto Ministeriale 7 agosto 2023

Lo scorso 20 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 220 del 20-9-2023) il Decreto Ministeriale del 7 agosto 2023 che ufficializza le condizioni alle quali le imprese possono avvalersi dell’esenzione dalla nomina di un Consulente per la Sicurezza per il Trasporto delle Merci Pericolose su strada.
Di seguito un riepilogo delle disposizioni:

In accordo alla sottosezione 1.8.3.2 ADR, saranno esentate dall’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza del trasporto le imprese che svolgono “attività” di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento e scarico di merci pericolose su strada.

Nessuna esenzione è invece prevista per “attività” connesse alle modalità di trasporto Ferroviaria (RID) e per Vie Navigabili Interne (ADN).

Di seguito un elenco delle esenzioni previste:

1.

“Attività” connesse ai trasporti descritti da 1.1.3.1 a 1.1.3.5 e da 1.1.3.7. a 1.1.3.10 ADR (es: trasporti effettuati da privati, trasporti per attività di controllo, riparazione e manutenzione ecc…) senza alcun limite di quantità e frequenza.

2.

“Attività” connesse ai trasporti di merci pericolose:

  • Esentate per Disposizioni Speciali del Capitolo 3.3
  • Confezionate in Quantità Limitata (Cap 3.4)
  • Confezionate in Quantità Esenti (Cap 3.5)
  • Senza alcun limite di quantità e frequenza

3.

“Attività” connesse ai trasporti di merci pericolose confezionate in colli, in esenzione secondo 1.1.3.6. ADR un limite massimo di 24 operazioni per anno solare e 3 operazioni per mese.

4.

“Attività” connesse a trasporti occasionali in ambito nazionale in cisterna o alla rinfusa (NO COLLI) di merci pericolose di PG III o di Categoria di Trasporto 3 e 4 con un limite massimo di 12 operazioni per anno solare con 1 sola operazione per mese per un totale complessivo massimo di merci pericolose trasportate, per anno solare, non superiore a 50 tonnellate.

5.

Scarico di colli senza alcun limite di quantità e frequenza.

Punti 3 e 4

Ogni impresa dovrà predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (imballaggi, bombole, IBC, rinfusa oppure cisterna) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di 5 (cinque) anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta. NB: Non applicabili alla Classe 7 (Radioattivi)

Punti da 1 a 5

In capo al legale rappresentante dell’impresa, che intenda avvalersi dell’esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza, resta l’onere di assicurarsi che tutte le altre disposizioni dell’ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti alle norme, della variazione delle prassi e delle procedure interne. In capo al rappresentante legale dell’impresa, inoltre, permane l’onere di una costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell’ADR. La registrazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata per almeno 5 (cinque) anni e resa disponibile all’autorità competente su richiesta.

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